PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

          a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

          b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

          c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

          d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

 

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      1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.
      1-quater. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c)».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.